Società cooperativa a mutualità prevalente

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)
È costituita la Società cooperativa denominata
"SERCOMATED CENTRO SERVIZI PROMOZIONALE COMMERCIO MATERIALI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA ".
La cooperativa ha sede in Milano.
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria oppure, a norma di legge, anticipatamente sciolta. Nell'ipotesi di proroga della durata è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l’oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili.
La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.
Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall’art. 2512 c.c., la cooperativa ai sensi dell’art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all’art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all’art. 2513 c.c.
La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)
La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto:

a. promuovere la ricerca nel campo della distribuzione commerciale;
b. sviluppare l’analisi del marketing commerciale e del marketing industriale;
c. effettuare ricerche di mercato;
d. elaborare indagini congiunturali periodiche;
e. progettare e realizzare programmi di formazione e assistenza tecnica ai rivenditori;
f. effettuare consulenza aziendale;
g. redigere e divulgare pubblicazioni tecniche riguardanti il settore;
h. intraprendere qualsiasi iniziativa atta al raggiungimento degli scopi di cui sopra.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di Legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
Essa può altresì assumere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.
La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.
La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 Gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III
SOCI E QUOTE

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci:

a. le persone fisiche e giuridiche che esercitano imprese nel settore dell’edilizia e dei servizi connessi
b. gli Enti, Associazioni, e le istituzioni culturali con finalità o ispirazioni identiche.

I soci sono suddivisi in tre categorie:

  • soci esercenti imprese di distribuzione edile (rivenditori);
  • soci esercenti imprese di produzione di materiali edili (produttori);
  • soci speciali appartenenti ai punti " a " e " b " del presente articolo.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti, in modo palese e rilevante, con quelli della società, come meglio precisato in seguito, o che abbiano riportato condanne per reati infamanti.
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di Amministrazione.

Art. 6 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b. l'indicazione del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5;
c. il numero di quote che propone di sottoscrivere;
d. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
e. la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell’art. 29 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera arbitrale. Se trattasi di cooperativa, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

  • la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
  • l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
  • la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonchè al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

  • del capitale sottoscritto;
  • dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 8 (Quote)
Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del valore nominale di Euro 25,82.= (venticinque/82).
Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla Legge.
Ai sensi di legge le quote sono nominative.
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all’aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6. In ogni caso l’aspirante deve possedere i requisiti per l’ammissione previsti all’art.5.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti gli Arbitri.

Art. 9 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b. che non sia più in grado di partecipare all’attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dall’annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione)
L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all’articolo 2531 c.c. , può aver luogo:

  1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; quando in modo grave e documentato danneggi materialmente e moralmente la società, fomenti dissidi e disordini fra i soci;
  2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
  3. nei casi previsti dall’articolo 2286 c.c.;
  4. nei casi previsti dell’articolo 2288, comma 1, c.c.;

L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 12.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.
In difetto di tale designazione avranno effetto le previsione di legge nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 12 (Rimborso delle quote)
I soci receduti od esclusi, nonchè gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle quote.
Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio.
I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 10 sub n. 1 sono tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, che potranno essere compensati, fino a concorrenza, con il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.
La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 c.c..
Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
FINANZIAMENTI DEI SOCI E DI TERZI

Art. 14 (Strumenti di debito)
Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 2526 c.c. privi di diritti di amministrazione e riservati a investitori qualificati secondo quanto previsto dall’art.2526 c.c..

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Art. 15 (Organi)
Sono organi della cooperativa:

a. l'Assemblea dei soci;
b. il Consiglio di Amministrazione;
c. il Collegio dei Sindaci, se nominato;

ASSEMBLEA

Art. 16 (Convocazione)
L’assemblea viene convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In alternativa a tale pubblicazione l'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno 8 (otto) giorni liberi prima dell’adunanza, nonchè, in aggiunta, con l’affissione del medesimo avviso presso la sede sociale, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione.
L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purchè in Italia.
L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Pur in mancanza di formale convocazione, l’assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 17 (Competenze dell’assemblea)
L’assemblea delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.
L’assemblea può inoltre essere chiamata dagli amministratori per l’autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 18 (Intervento e voto)
Ai sensi dell’art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.
Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.
Essi sono legittimati all’intervento in forza dell’iscrizione nel libro dei soci, nei termini anzidetti.
L’intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di legge, fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.
L’assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Ai sensi dell’articolo 2538, ultimo comma, del Codice Civile, il consiglio di amministrazione può stabilire che il voto per le delibere riguardanti l’approvazione del bilancio e l’approvazione dei regolamenti interni sia espresso per corrispondenza. In questo caso l’avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta. I soci devono trasmettere a mezzo di raccomandata A/R, telefax, e-mail e/o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione, alla cooperativa la propria dichiarazione di voto scritta in calce al documento di convocazione. La mancata ricezione oltre il giorno e l’ora fissati per l’assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino né ai fini della regolare costituzione dell’assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.
Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 19 (Presidente e verbalizzazione)
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinunzia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 20 (Maggioranze e votazioni)
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.
Le votazioni vengono effettuate con il sistema dell’alzata di mano o per appello nominale o secondo il metodo stabilito dall’assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 21 (Consiglio di amministrazione)
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da otto a venti, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero, da eleggersi esclusivamente tra i soci e mandatari di persone giuridiche socie.
La metà dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci rivenditori di materiali edili o fra i membri dei soci speciali; la designazione di tre componenti è riservata al socio "Federcomated".
Gli amministratori dureranno in carica al massimo tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente ed uno o più amministratori delegati, qualora non vi provveda l’assemblea.
Il presidente viene designato dal socio " Federcomated " nell'ambito della rosa dei tre componenti a lui riservati come prima specificato.
il vice presidente sarà eletto fra i consiglieri esponenti dei soci produttori.
Non possono venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dalla legge.

Art. 22 (Compiti del Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni – ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 c.c. , dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.
Il consiglio potrà costituire commissioni tecniche consultive alle quali devolvere particolari compiti. Tali commissioni potranno avere facoltà esecutive in virtù di specifico mandato ricevuto di volta in volta dal consiglio

Art. 23 (Convocazioni e deliberazioni)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito, anche senza convocazione, qualora siano intervenuti tutti i Consiglieri e i componenti del Collegio Sindacale, se nominati, ovvero, per dichiarazione del Presidente del Consiglio, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:

  1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
  2. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonchè quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 24 (Integrazione del consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. e nei limiti numerici previsti dall’art.21.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 25 (Compensi agli amministratori)
Gli amministratori non hanno diritto ad alcun compenso, salvo specifica delibera dell’assemblea dei soci per specifici incarichi da essi ricoperti.
Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell’esercizio delle loro mansioni.

Art. 26 (Rappresentanza)
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione, quando lo ritenga opportuno per il migliore funzionamento dell’azienda cooperativa, può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
La firma sociale spetta al presidente e, disgiuntamente da questi, al vice presidente e agli amministratori delegati.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 27 (Collegio sindacale)
Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio Sindacale, purchè composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

TITOLO VI
BILANCIO

Art. 28 (Bilancio di esercizio)
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
c. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
d. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.
L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Art. 29 (Clausola Arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 30, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 30 (Arbitri e procedimento)
Gli arbitri sono in numero di:

a. uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all’art. 10 e seguenti c.p.c. ;
b. tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile. Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell’organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

Art. 31 (Esecuzione della decisione)
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 32 (Nomina liquidatori)
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori,preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.
Art. 33 (Devoluzione patrimonio)
In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

  • a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
  • a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
  • al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 legge 59/1992.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 35 (Legge applicabile)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.